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JOBS ACT: NUOVE SEMPLIFICAZIONI E MODIFICHE DEL D.LGS. 81/08


Il 24 Settembre 2015 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i quattro decreti legislativi, approvati lo scorso 4 settembre dal Consiglio dei ministri, attuativi del Jobs Act (D.lgs. n. 148, 149, 150, 151).
Il D.lgs. n. 151 prevede un Capo III dedicato espressamente alla “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, ed ha apportato modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro il D.lgs. 81/08, di seguito elenchiamo i principali cambiamenti:
1. Articolo 34 comma 1-bis, viene abrogato il limite dei 5 lavoratori per lo svolgimento delle attività di Addetto al Primo Soccorso nonchè di prevenzione incendi e di evacuazione da parte del Datore di Lavoro. Pertanto il Datore di Lavoro potrà ricoprire il ruolo di addetto al Primo Soccorso ed antincendio indipendentemente dal numero di lavoratori presenti;
2. Articolo 55 comma 6-bis, in caso di mancato invio, da parte di Datore di Lavoro e dirigente, dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, nonchè la mancata formazione dei lavoratori, dei loro rappresentanti e della squadra di emergenza, gli importi delle sanzioni sono raddoppiate se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e si triplicano se si riferisce a più di 10 lavoratori;
3. Articolo 190 comma 5-bis, l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento;
4. Articolo 53 comma 6, abrogato l’obbligo di archiviazione del Registro infortuni cartaceo in azienda;
5. DPR n. 1124/1965 art. 54 comma 1; il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza il mortale o con prognosi superiore a 30 giorni.