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LE NUOVE MISURE PER LA GESTIONE DELLA FASE POST EMERGENZIALE COVID – Pubblicato il DL 24 del 24/3/22


E’ stato pubblicato l’atteso decreto che definisce la roadmap del Governo per il progressivo superamento delle misure di contrasto al COVID-19, alla luce della cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza

Il DL n. 24 del 24 marzo 2022, in vigore dal oggi, dispone la cessazione di una serie di misure già dal prossimo 1° aprile ed il progressivo superamento di altri obblighi/restrizioni a partire dal successivo 1° maggio.

Si evidenziano, di seguito, le principali novità:

 

MISURE CHE CESSANO DI AVERE EFFICACIA DAL 1° APRILE 2022

 

Con la fine dello stato di emergenza e quindi a partire dal 1° aprile 2022 cessano di avere efficacia:

  • Le restrizioni connesse al sistema a zone (bianche, gialle, arancioni e rosse) fino ad oggi in vigore;
  • L’obbligo del Green Pass, “base” o “rafforzato”, in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 6 e 7 del nuovo decreto (vedi punti successivi);
  • Le attuali disposizioni sugli ingressi nel territorio nazionale da Paese estero.
MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ AL SARS-COV-2 E DEI RELATIVI “CONTATTI STRETTI” DAL 1° APRILE 2022

 

Il nuovo Decreto prevede, con decorrenza dal 1° aprile 2022:

  1. La conferma del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino all’accertamento della guarigione, per le persone sottoposte alla misura dell’isolamento in quanto positive al SARS-CoV-2;
  2. L’applicazione generalizzata del regime dell’autosorveglianza, in luogo di quello della quarantena precauzionale, nei confronti dei “contatti stretti” di soggetti positivi.

Per quanto concerne le modalità attuative, la norma fa rinvio ad un’apposita circolare del Ministero della Salute, precisando comunque che:

  • In caso di test antigenico rapido o molecolare effettuato presso un centro privato abilitato, la cessazione del regime di isolamento consegue alla trasmissione al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL, con modalità anche elettroniche, del referto attestante l’esito negativo del tampone;
  • il regime dell’autosorveglianza, che trova attualmente applicazione solo in alcune casistiche ben definite, comporta l’utilizzo obbligatorio di mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo “contatto stretto”, con effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima, eventuale comparsa dei sintomi nonché, in caso di persistenza della sintomaticità, il quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Nota: Le casistiche per le quali è attualmente previsto il regime dell’autosorveglianza, in luogo della quarantena precauzionale, sono quelle dei “contatti stretti” che siano guariti dal COVID-19 nei 120 giorni precedenti o dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti o abbiano ricevuto la dose di richiamo. Dal 1° aprile 2022 il regime dell’autosorveglianza troverà applicazione anche nei confronti dei “contatti stretti” non rientranti in tali situazioni.

 

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, fino al 30 aprile 2022 le mascherine chirurgiche sono considerate a tutti gli effetti dispositivi di protezione individuale.

Restano esentate dall’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, tra le altre, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo degli stessi.

 

 

CASI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DEL GREEN PASS, “BASE” O “RAFFORZATO”, FINO AL 30/4/22

 

  1. Il Green Pass BASE (rilasciato per vaccinazione, guarigione dal COVID-19 o esito negativo di un test molecolare o antigenico), fino al 30 aprile 2022 continuerà ad essere obbligatorio solo in alcune specifiche situazioni ed in particolare ai fini dell’accesso a:
  • TUTTI I LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI (ANCHE DA PARTE DEI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI);
  • Mense ed ai servizi di catering continuativo su base contrattuale;
  • Servizi di ristorazione al chiuso, svolti al banco o al tavolo da qualsiasi esercizio (ad eccezione di quelli all’interno di alberghi e altre strutture ricettive, ove riservati ai clienti ivi alloggiati);
  • Corsi di formazione pubblici e privati;
  • Strutture del sistema nazionale di istruzione, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e di formazione tecnica superiore, degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni universitarie;
  • Alcuni dei mezzi di trasporto per i quali è previsto, fino alla stessa scadenza del 30 aprile 2022, l’obbligo delle mascherine FFP2 (aerei, treni a lunga percorrenza, autobus adibiti al trasporto di persone, con esclusione dei mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, che dal 1° aprile 2022 saranno dunque accessibili con mascherina FFP2 ma senza Green Pass);
  1. Il Green Pass RAFFORZATO (rilasciato esclusivamente per avvenuta vaccinazione o guarigione dal COVID-19), fino al 30/4/22 continuerà ad essere obbligatorio solo in una serie di altre casistiche ben definite ed in particolare, per quanto di più diretto interesse per le aziende, ai fini dell’accesso a convegni e congressi;
  2. fermo restando l’assoggettamento all’obbligo vaccinale di tutti i soggetti che abbiano compiuto i cinquant’anni d’età, l’art. 8, comma 6, dispone, nei confronti dei lavoratori pubblici e privati rientranti in tale fascia anagrafica, che fino al prossimo 30 aprile sia sufficiente, ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, l’esibizione di un Green Pass “base” (come per la generalità dei lavoratori, dal 1° maggio 2022 l’accesso al lavoro potrà dunque avvenire senza Green Pass, di qualsiasi tipo, anche per gli ultracinquantenni).

L’obbligo del Green Pass “rafforzato” viene invece mantenuto fino al 31 dicembre 2022, con alcune specificità, per l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere.

In tutte le situazioni diverse da quelle sopra elencate (ad esempio, ai fini dell’accesso ai servizi postali, bancari e finanziari), l’obbligo del Green Pass avrà termine con la cessazione dello stato di emergenza.

 

PROROGHE DEGLI OBBLIGHI VACCINALI

 

Il nuovo Decreto inoltre delimita l’ambito temporale di applicazione degli obblighi vaccinali attualmente previsti, fissando, in particolare al:

  1. 15 giugno 2022 la scadenza dell’obbligo vaccinale per il personale della scuola, delle università, degli istituti tecnici superiori, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, ecc.;
  2. 31 dicembre 2022 la scadenza dell’analogo obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario ed il personale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Per quanto concerne i soggetti over-50, il termine di scadenza rimane quello originariamente fissato al 15 giugno 2022, fermo restando, come accennato nel paragrafo precedente, il progressivo allentamento delle restrizioni previste ai fini dell’accesso al luogo di lavoro.

 

PROROGA AL 30 GIUGNO 2022 DI ALCUNE DISPOSIZIONI NORMATIVE ED IN PARTICOLARE DEL C.D. LAVORO AGILE SEMPLIFICATO E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE DEI LAVORATORI

 

Il Decreto prevede la proroga al 30 giugno 2022 di alcune disposizioni normative strettamente connesse con la durata dello stato di emergenza, o comunque in scadenza il 31 dicembre 2021, tra le quali, in particolare, quelle concernenti:

  • La sorveglianza sanitaria “eccezionale” nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (v. Allegato B, n. 1);
  • La possibilità per i datori di lavoro di disporre il lavoro agile anche in assenza di un accordo individuale (v. Allegato B, n. 2)