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AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI: modificato il Testo Unico Salute e Sicurezza


(art. 242 D.Lgs 81/2008 e Allegati XLII e XLIII)

In data 01 giugno 2020 è stato modificato l’art. 242 del D.lgs 81/2008, che prevede che il medico competente fornisca ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnali la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

 

Inoltre sono sostituiti:

  1. l’allegato XLII – Elenco di Sostanze, Miscele e Processi per recepire l’inserimento di “lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”;
  2. l’allegato XLIII – Valori limite di esposizione professionali con:
  • l’inserimento di 11 nuovi agenti chimici e la modifica dei valori limite di esposizione di 2 agenti già presenti nell’allegato;
  • modifica del valore limite di esposizione professionale delle polveri di legno duro da 5 mg/m3 a 2 mg/m3 (è presente nel decreto una misura transitoria che prevede un valore limite pari a 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023);
  • inserimento del valore limite di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina respirabile pari a 0.1 mg/m3;
  • inserimento del valore limite di esposizione professionale per i composti del Cromo VI definiti cancerogeni, pari a 0.005 mg/m3.

 

Gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dagli allegati I e II del citato decreto.

Di seguito il link per informazioni di maggior dettaglio:

DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44