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Autorizzazione alle emissioni


I gestori di stabilimenti già in esercizio, in quanto autorizzati ai sensi del d.p.r. 203/1988 alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., devono presentare domanda di rinnovo dell’autorizzazione entro i termini stabiliti dall’art. 281 comma 1 del d.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Per alcune tipologie di stabilimenti le Regioni hanno definito delle procedure semplificate di autorizzazione, come previsto dall’art. 272, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Per tali stabilimenti la domanda di adesione all’autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell’installazione degli impianti e, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, lo stabilimento si considera autorizzato.
Le Regioni e le Province, nell’ottica di una maggiore semplificazione, hanno attivato, quale supporto alla predisposizione della domanda di adesione all’autorizzazione, una procedura informatizzata accessibile anche tramite i siti web istituzionali delle Province.
L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui alla parte V del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., è la Provincia territorialmente competente.
La modulistica è reperibile nelle sezioni relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera dei siti delle Province di competenza.
Per presentare istanza di Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera Studio GEMA S.r.l. mette a disposizione tecnici competenti e formati.