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Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)


Il DPR 13.03.2013, n. 59 individua un nucleo base di sette autorizzazioni/comunicazioni che possono essere assorbite dall’AUA:
• l’autorizzazione agli scarichi;
• la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue;
• l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ordinarie e per le attività in deroga);
• la comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico;
• l’autorizzazione all’uso di fanghi ottenuti da depurazione in agricoltura;
• la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti;
• la comunicazioni in materia di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.

L’Autorizzazione Unica Ambientale si applica a tutte le imprese che non sono soggette all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli abilitativi di cui sopra (art. 1, comma 1, DPR n. 59/2013).
I gestori che eserciscono attività soggette a sole comunicazioni (per esempio per il recupero di rifiuti in regime semplificato) ovvero all’autorizzazione alle emissioni di carattere generale di cui all’art. 272 del Codice dell’ambiente possono decidere di non richiedere l’AUA fermo restando il passaggio attraverso il SUAP per la presentazione delle istanze (art. 3, comma 3, DPR 59/2013).
La domanda deve essere presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune nel cui territorio è situato lo stabilimento/impianto