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Comunicazioni emission trading


Secondo la Direttiva EU ETS, i gestori di impianti, le cui attività rientrano nel campo di applicazione della direttiva stessa, devono far verificare da un Organismo accreditato le proprie emissioni annuali di gas serra e comunicarle all’Autorità Nazionale competente entro il 31 marzo di ogni anno.
Gli impianti stazionari che svolgono attività rientranti nel campo di applicazione dalla Direttiva 2003/87/CE sullo scambio delle quote di emissioni di gas effetto serra (Direttiva Emission Trading) sono obbligati a limitare le proprie emissioni ai valori massimi annuali a loro assegnati. Se superano tali valori, i gestori degli impianti devono acquistare, nel mercato delle emissioni, le tonnellate emesse in eccesso rispetto alle quote assegnate. Le comunicazioni relative alle emissioni di gas effetto serra che i gestori di impianti EU ETS inviano all’Autorità Nazionale competente devono essere accompagnate dal certificato di verifica rilasciato da un organismo accreditato.
Anche i gestori che non rientrano nella direttiva EU ETS ma che sono interessati alla riduzione volontaria delle emissioni, possono richiedere la verifica dei loro inventari di gas effetto serra e delle misure avviate per ridurle, rispetto un anno base di riferimento. A tale scopo esistono standard di monitoraggio e rendicontazione di inventari di emissioni riconosciuti a livello internazionale come l’ISO 14064 parte 1 oppure il GHG Protocol pubblicato per il World Business Council for Sustainable Development e il Word ResourcesInstitute.