Spesso si confonde, anche per effetto di un’infelice traduzione dell’originale in inglese, il controllo operativo con la sorveglianza. Per controllo operativo non si intende un’attività di misurazione, cioè di controllo, bensì la definizione e standardizzazione dei processi e delle attività mediante procedure, in tutti i casi in cui è necessario.
La sorveglianza e misurazione (es.: analisi chimiche sui fumi o sui reflui, misure del rumore) è cosa ben diversa ed è oggetto di un altro requisito della norma.
Un esempio è la procedura per la gestione dei rifiuti: essa deve descrivere minuziosamente la registrazione sul registro di carico/scarico, la verifica dei volumi e dei tempi di deposito, l’identificazione dei rifiuti e attribuzione dei codici CER, la compilazione dei formulari, la verifica del ritorno della quarta copia, la verifica delle autorizzazioni di trasportatori e smaltitori, la verifica dei mezzi, l’invio del MUD. Non basta far riferimento alle prescrizioni di legge: tali prescrizioni devono essere calate nella realtà aziendale e, cioè, applicate al caso in specie.
Deve essere ben chiaro chi deve fare ogni cosa, quando deve farlo, come deve farlo e dove registrarlo.
Un altro esempio è la procedura per la gestione e manutenzione del depuratore: se esiste un manuale di uso e manutenzione, non è necessario copiarlo, ma basta far riferimento ad esso nella procedura.