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D. Legge 17 marzo 2020 n. 18 – DECRETO “CURA ITALIA” IMPORTANTI NOVITA’


ESTRATTO DECRETO “CURA ITALIA” del 17/03/2020

(ARTICOLI RIGUARDANTI ASPETTI RELATIVI ALL’AMBIENTE ED ALLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO)

Art. 16 “Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività”
Per contenere  il diffondersi del virus  e fino al termine dello stato di emergenza (6 mesi dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) per i  lavoratori che nello svolgimento  della  loro  attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere  la distanza interpersonale di 1 metro. Questa norma rappresenta una deroga al  D.Lgs. n. 81/2008 che individua  specifici  DPI e requisiti anche di certificazione.

Per quanto detto nel comma precedente, e tenendo conto delle disposizioni dell’art.15 gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio, ma prodotte nel rispetto delle normative tecniche di sicurezza.

 

Art. 26 “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia. Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

 

Art. 42 “Disposizioni INAIL”
Sono indicate le attività di INAIL per la certificazione di infortunio e come trattare i casi di lavoratori dal punto di vista assicurativo.

 

L’art. 113 del D. Legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede il rinvio al 30 giugno di alcune comunicazioni in materia di rifiuti.

Le scadenze, così posticipate, riguardano:

  • la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
  • la presentazione annuale dei dati relativi all’immissione sul mercato (anno 2019) di pile e accumulatori, nonché dei dati relativi alla raccolta e riciclaggio degli stessi;
  • la comunicazione relativa ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), trattati nell’anno 2019;
  • il versamento annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

L’art. 103 dello stesso decreto prevede inoltre che non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Per quanto riguarda i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.