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Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (C.D. “DECRETO RISTORI”)


Il “decreto ristori” ha individuato nel 31 maggio la scadenza entro la quale tutte le attività economiche elencate nell’allegato L-quinquies della parte IV del D.Lgs 152/2006 devono comunicare al Comune o al gestore del servizio le modalità di gestione dei nuovi rifiuti urbani. L’elenco comprende molte attività economiche, ma restano escluse, tra le altre, le industrie, l’agricoltura, etc… (vedi elenco a seguire).

Il decreto ristori non ha però modificato il Codice dell’ambiente, il D.Lgs. 152/2006, ma il decreto legislativo 116/2020, disponendo che:

«La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno».

A seguito della nuova classificazione dei rifiuti, entrata in vigore dal primo gennaio del 2021:

«Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani […], che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salvala possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»

Infine, è opportuno ricordare che in sede di conversione in legge del decreto il termine potrebbe essere modificato.

Allegato L-quinquies – Parte IV – del Dlgs 152/2006

(Elenco attivita’ che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2)

  • Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
  • Cinematografi e teatri.
  • Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
  • Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
  • Stabilimenti balneari.
  • Esposizioni, autosaloni.
  • Alberghi con ristorante.
  • Alberghi senza ristorante.
  • Case di cura e riposo.
  • Ospedali.
  • Uffici, agenzie, studi professionali.
  • Banche ed istituti di credito.
  • Negozi   abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
  • Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
  • Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,  tappeti,cappelli e ombrelli, antiquariato.
  • Banchi di mercato beni durevoli.
  • Attivita’ artigianali tipo botteghe:  parrucchiere,  barbiere,estetista.
  • Attivita’ artigianali  tipo  botteghe:  falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
  • Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
  • Attivita’ artigianali di produzione beni specifici.
  • Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
  • Mense, birrerie, hamburgerie.
  • Bar, caffe’, pasticceria.
  • Supermercato, pane e pasta,  macelleria,  salumi  e  formaggi, generi alimentari.
  • Plurilicenze alimentari e/o miste.
  • Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
  • Ipermercati di generi misti.
  • Banchi di mercato generi alimentari.
  • Discoteche, night club.

Rimangono  escluse le attivita’ agricole  e  connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile. Attivita’ non elencate, ma ad esse simili per  loro  natura  e  per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese   nel  punto a cui sono analoghe.