Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, nonché nell’ambito di cantieri mobili per cui si prevede una sola impresa esecutrice, promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto d’appalto o di opera.
I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, sono i seguenti:
• Ai servizi di natura intellettuale;
• Alle mere forniture;
• Ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori (rischio di seppellimento, cadute dall’alto, esplosione , sostanze chimiche pericolose, linee elettriche, spazi confinati).
Nonostante il Committente non debba produrre il Documento in oggetto, rimangono comunque di sua competenza gli obblighi connessi alla verifica della idoneità tecnico professionale della ditta e quelli connessi alla fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la ditta è destinata ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.