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Nuovo Decreto Legge 07 Gennaio 2022 – Obbligo Vaccino OVER 50


NUOVO DECRETO COVID: OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 07 gennaio 2022 per gli over 50 scatta dal 07.01.22 (fino al 15 giugno 2022) l’obbligo vaccinale. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori over 50 soggetti all’obbligo vaccinale sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione.

Le disposizioni si applicano anche nel caso di compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto, fermo il termine del 15 giugno 2022.

 

  • I lavoratori over 50, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazioni di cui al comma1 o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
  •  È vietato l’accesso dei lavoratori over 50 ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione;
  • Per le violazioni la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore;
  • “L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.”;
  • Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all’articolo 4- quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2;
  • i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde potranno essere sostituiti, La sostituzione è di dieci giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

 

 

Infine dal 20 gennaio 2022 sarà necessario il green pass base anche per andare dal parrucchiere o estetista e per accedere alle attività commerciali (fatte salve quelle essenziali come le farmacie o alimentari).