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PROROGA STATO DI EMERGENZA


Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d’emergenza dichiarato quale effetto della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della OMS.

Misure per il contenimento del contagio

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19. Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro cui potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei d.l. n. 19 e 33 del 2020.

Divieto di spostamento tra regioni

Il d.l. conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto relativo agli spostamenti tra Regioni o Province autonome diverse, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Le misure valide fino al 5 marzo

Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
  • se la mobilità risulti limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • è istituita una cosiddetta area “bianca”, ove si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In tale area non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse, ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle stessa aree possono essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.