Categoria: Scarichi Idrici
Come da definizione riportata all’articolo 74 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per scarico s’intende qualsiasi immissione di acque reflue effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria), indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
La regola fondamentale che presiede alla materia è che “tutti gli scarichi devono essere autorizzati” (art. 45, comma 1, D.Lgs. 152/1999) dall’autorità competente in quanto sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori e devono comunque rispettare i valori limite previsti dall’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. I valori limite sono indicati in tabelle differenziate, contenute in detto allegato, a seconda della tipologia di scarico e del corpo recettore.