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NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI – D.Lgs 81/08 in vigore dal 30 giugno 2022


Di seguito le novità introdotte dall’art. 13 del DL n. 146-2021, che disciplina i nuovi obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro che entreranno in vigore il 30 giugno 2022.

 

DATORE DI LAVORO

Il nuovo comma 7 dell’art. 37 DLgs 81-08 individua il datore di lavoro quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi entro il 30/6/22 in sede di Conferenza Stato Regioni.

Poiché sarà l’accordo a determinare la durata, le modalità e i contenuti minimi della formazione per il datore di lavoro, la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato l’accordo stesso.

 

DIRIGENTI E PREPOSTI

Il nuovo comma 7-ter stabilisce che la formazione e l’aggiornamento dei preposti devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011.

 

ADDESTRAMENTO

Il DL 146/2021 ha specificato in che cosa consiste l’addestramento (prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza) e ha previsto che gli interventi di addestramento effettuati siano tracciati in apposito registro anche informatizzato. Si tratta in questo caso di contenuti obbligatori delle attività di addestramento già applicabili per le attività svolte a partire dal 21/12/21.

La violazione degli obblighi di addestramento si realizza quindi anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina, mentre non rileva ai fini sanzionatori il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato.