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Obbligo di Patente a punti nei cantieri (Decreto Legge 19/2024)


Il Decreto Legge 19/2024 introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e a decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti (detta anche patente a punti).

A far data dal 1° ottobre 2024, dunque, sono tenuti al possesso della patente a punti tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  1. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  2. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
  3. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  4. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Si ricorda che la patente “è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente alle aziende di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

Dunque, con una dotazione inferiore a quindici crediti non si consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

 

La patente “subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte dei soggetti interessati, dei corsi di formazione di cui all’articolo 37 – D.Lgs 81/08.