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Idoneita specifica alla mansione


Si definiscono:
a) IDONEITÀ all’espletamento dell’attività lavorativa, senza la necessità di interventi correttivi su ambiente, organizzazione del lavoro e uomo.
b) IDONEITÀ PARZIALE, TEMPORANEA O PERMANENTE, CON PRESCRIZIONI(quando l’esposizione ad alcuni rischi può essere consentita, in alcuni lavoratori che hanno particolare suscettibilità verso quei rischi, solo con particolari precauzioni) o limitazioni(quando vengono esclusi alcuni compiti previsti nella mansione);
c) INIDONEITÀ TEMPORANEA(determinata da condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento della mansione lavorativa);
d) INIDONEITÀ PERMANENTE(determinata da condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento della mansione lavorativa).
Il Medico Competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al DL.
Il DL, così come espresso dal D.Lgs 81/08, deve obbligatoriamente rispettare il giudizio del medico espresso in termini di idoneità alla mansione e le eventuali prescrizioni indicate; egli deve infatti adibirlo, “ove possibile”, ad altra mansione equivalente, superiore o inferiore che sia, compatibile con il suo stato di salute, con diritto alla conservazione della retribuzione corrispondente alle mansioni precedenti.
Studio GEMA S.r.l. non solo collabora con Medici Competenti e Centri Medici, ma si occupa anche di aiutare il DL a ricollocare, se necessario, il lavoratore e a redigere le relative pratiche.