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Riqualificazione periodica delle attrezzature in pressione


Il D.M. 329/04 prevede che tutte le attrezzature definite dall’art. 1 debbano essere classificate in relazione alle categorie definite nell’All. II del D.Lgs 93/00 e, conseguentemente, determinare la frequenza dei controlli per la riqualificazione periodica applicando le tabelle degli allegati A e B dello stesso decreto.
In particolare è fatto obbligo agli utilizzatori di:
– Sottoporre le attrezzature/insiemi a verifiche periodiche
– Favorire e dare l’assistenza necessaria per l’effettuazione delle verifiche periodiche
– Comunicare la messa fuori servizio e/o il riavvio delle attrezzature/insiemi
– Provvedere a classificare l’attrezzatura ai fini delle verifiche per la riqualificazione periodica
Le frequenze indicate in tali tabelle possono essere però modificate qualora il manuale d’uso e manutenzione predisposto dal fabbricante indichi periodicità inferiori.
Nel caso in cui l’utilizzatore non abbia provveduto a definire per tempo la classificazione dell’attrezzatura, sono applicati, sino alla definizione della riqualificazione da parte dell’utente, la periodicità di verifica ritenuta più cautelativa ai fini della garanzia di sicurezza dell’apparecchiatura.
La mancata esecuzione delle verifiche e delle prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalla causa che l’hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori: messa fuori servizio ed esecuzione delle verifiche e prove previste dalla normativa per il successivo riavvio.