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Valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici


Studio GEMA S.r.l. con il suo team di esperti, affiancherà il DL che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori: il nome e l’indirizzo dell’azienda e il suo titolare nonché il DVR.
In aggiunta, il datore di lavoro che è stato autorizzato all’esercizio di attività che comporta l’utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4, deve munirsi di autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il DL, nella valutazione del rischio, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative.
In tutte le attività per le quali la valutazione del rischio evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a 10 anni (40 in taluni casi) dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici.