Studio GEMA S.r.l. con il suo team di esperti, affiancherà il DL che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori: il nome e l’indirizzo dell’azienda e il suo titolare nonché il DVR.
In aggiunta, il datore di lavoro che è stato autorizzato all’esercizio di attività che comporta l’utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4, deve munirsi di autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il DL, nella valutazione del rischio, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative.
In tutte le attività per le quali la valutazione del rischio evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a 10 anni (40 in taluni casi) dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici.