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Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi


Per movimentazione manuale dei carichi (MMC) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, così come specificato nel Titolo VI, Capo I, art. 167 – D.Lgs 81/08.
Il datore di lavoro, con la collaborazione di Studio GEMA S.r.l., ottempera all’obbligo di adottare le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una MMC da parte dei lavoratori.
Qualora non sia possibile evitare la MMC ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII – D.Lgs 81/08, ed in particolare:
a) Organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) Valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione;
c) Evita (o riduce) i rischi adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta;
d) Sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria.